Con Ordinanza n. 102 del 16/11/2020 del Presidente della Regione Abruzzo, a partire da Mercoledì 18 Novembre 2020 fino al 3 dicembre prossimo è istituita la ZONA ROSSA in tutta la Regione Abruzzo:
📌 è vietato ogni spostamento in qualunque orario in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per i movimenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per gli spostamenti consentiti, gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che li consentono con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445;
📌 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi “di vicinato”,sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
📌 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
📌 tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva;
📌 è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
📌 fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
📌 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario ed opportuno in relazione alla situazione epidemica contingente, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 3 novembre 2020, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 dello stesso. Le riferite disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
📌 sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’ allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020, che devono intendersi consentite;
📌 l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano disciplinate dall’art.1 comma 9 lettere p) e q) del DPCM 3 novembre 2020;
📌 è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
📌è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
📌 è fatto divieto di assembramento sia nei luoghi privati che pubblici. Nei luoghi pubblici e /o aperti al pubblico la deambulazione in accompagnamento è consentita solo ad un massimo di tre congiunti.