Avviso del 25/01/2021 - Ordinanza sindacale per per la rimozione delle situazioni di pericolo derivanti da alberi e/o rami ammalorati, secchi, suscettibili di caduta su aree e strade pubbliche

Data:

25 gennaio 2021

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Descrizione

ORDINANZA n. 02 del 25 Gennaio 2021

 

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;

 

constatato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato, negli ultimi periodi il territorio Comunale, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate;

 

considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

 

ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

 

visto l’articolo 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni”;

 

visto l’art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

 

visto l’art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno”  del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

 

visto l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

 

visto l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

 

visto l’articolo 2 “definizione e classificazione delle strade”;

 

visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

 

visto l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

 

ritenuto di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito alla rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamenteabbattimento, di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

 

ravvisata la necessità di provvedere in merito;

 

ORDINA

 

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

 

  1. rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

 

  1. potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

 

  1. rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

 

 AVVERTE

 

  1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
  2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
  3. Chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.
  4. L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
  5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
  6. In  caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
  7. Gli interventi di potatura ed il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla “denuncia di taglio piante” da presentare presso l’ufficio tecnico comunale durante gli orari di apertura al pubblico.

 

        DISPONE

 

  • di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune di Fossa;
  • l'invio del presente provvedimento alla Prefettura dell’Aquila, alla stazione locale Comando dei Carabinieri di San Demetrio né Vestini, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Fontecchio, alla Provincia dell’Aquila;

 

DEMANDA

 

  • al personale dipendente di questo Comune di notificare e trasmettere la presente Ordinanza;
  • alle Forze dell’Ordine il controllo del rispetto della presente Ordinanza.
  • All’Ufficio Tecnico comunale di eseguire una ricognizione su tutto il territorio comunale delle situazioni di pericolo, e, in caso di inadempienza dei proprietari/conduttori privati, di porre in essere la procedura per l’esecuzione d’ufficio della rimozione dei pericoli con relativo addebito;

 

 

 

AVVERTE

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e succ. mod., che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Abruzzo entro 60 Giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l’affissione agli albi ed in altri luoghi pubblici.

 

                                                                                         F.to     Il Sindaco

                                                                                           Dott. Fabrizio Boccabella

 

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Pagina aggiornata il 09/07/2024