Avviso del 09/06/2021 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

Ordinanza sindacale n. 12 del 09.06.2021

Data:

09 giugno 2021

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Descrizione

IL SINDACO

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ORDINA

 

Su tutto il territorio comunale entro il 30 Giugno e comunque il mantenimento delle condizioni per il periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre (salvo diverse indicazioni) che:

 

  1. I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
  2. I proprietari e/o i conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
  3. I proprietari e/o i conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie insistenti sul territorio comunale contigui con aree boschive sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, all’interno del terreno coltivato lungo il perimetro confinante con il bosco;
  4. I proprietari e/o i conduttori di aree provate confinanti con pubbliche vie hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
  5. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi;
  6. E’ assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori:

 

Con specifico riferimento ai punti d), e), f) della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono valide dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

ORDINA ALTRESI’

 

  1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio;
  2. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
  3. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione;
  4. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;
  5. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano scintille o braci o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio salvo i casi autorizzati;

Allegati

Pagina aggiornata il 09/07/2024