IL SINDACO
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ORDINA
Su tutto il territorio comunale entro il 30 Giugno e comunque il mantenimento delle condizioni per il periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre (salvo diverse indicazioni) che:
- I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- I proprietari e/o i conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
- I proprietari e/o i conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie insistenti sul territorio comunale contigui con aree boschive sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, all’interno del terreno coltivato lungo il perimetro confinante con il bosco;
- I proprietari e/o i conduttori di aree provate confinanti con pubbliche vie hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
- I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi;
- E’ assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori:
Con specifico riferimento ai punti d), e), f) della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono valide dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ORDINA ALTRESI’
- Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio;
- Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
- Il divieto assoluto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione;
- Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;
- Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano scintille o braci o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio salvo i casi autorizzati;