IL SINDACO
CONSIDERATO CHE:
- Con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali /silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicenti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio incendio;
- Nel territorio comunale di Fossa si rilevano molti fondi privati non ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;
RITENUTO NECESSARIO:
- Di procedere all’attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l’incolumità delle persone e l’integrità del patrimonio ambientale;
- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell’ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;
CONSIDERATO ineludibile l’obbligo da parte dell’Amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione degli incendi;
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, di cui all’art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità di protezione civile ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.15 della Legge 225/1992;
VISTI:
La legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21/11/2000;
Il D. Lgs n. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 438 del 27/06/2011;
La Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
La nota del Prefetto dell’Aquila prot. 20428 del 14/04/2022 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 14/04/2022 sub. 1308 circa l’attività antincendio boschivo 2022;
VISTA la richiesta di R.F.I. di emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale di Fossa datata 26/05/2022 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/05/2022 sub. 1877;
PRESO ATTO delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio;
RICHIAMATO l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. EE. LL.);
ORDINA
Su tutto il territorio comunale entro il 30 Giugno e comunque il mantenimento delle condizioni per il periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre (salvo diverse indicazioni) che:
- I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- I proprietari e/o i conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
- I proprietari e/o i conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie insistenti sul territorio comunale contigui con aree boschive sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 3 metri di larghezza, all’interno del terreno coltivato lungo il perimetro confinante con il bosco;
- I proprietari e/o i conduttori di aree provate confinanti con pubbliche vie hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
- I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi;
- E’ assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori:
Con specifico riferimento ai punti d), e), f) della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono valide dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ORDINA ALTRESI’
- Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio;
- Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
- Il divieto assoluto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione;
- Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;
- Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano scintille o braci o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio salvo i casi autorizzati;
- La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
I soggetti competenti ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo nel periodo estivo e comunque fino al 30 settembre 2020.
In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza, fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili, i trasgressori saranno puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall’art. 7 bis riportato in premessa;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire la pulizia delle strade ritenute ad elevato rischio incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti;
La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio e sito internet del Comune, ed è immediatamente esecutiva.
Copia della presente ordinanza è trasmessa:
-
- Alla Prefettura dell’Aquila;
- Alla Stazione Carabinieri di San Demetrio ne’ Vestini (AQ);
- Alla Questura dell’Aquila;
- Alla Stazione Carabinieri Forestali di Fontecchio (AQ);
- Ai Vigili del Fuoco;
- A Rete Ferroviaria Italiana;
- Alla Provincia dell’Aquila – Settore Viabilità
- Alla Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Emergenza Protezione Civile.
Gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’attuazione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
Dott. Fabrizio Boccabella